Convenzione

Art. 29

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

In vigore dal 19 set 1997
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità 1. Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti alla presente Convenzione. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare intenta una procedura in una materia per la quale beneficia dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell', esso non può invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-29

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