Convenzione›Titolo V
Art. 49
Inviolabilità decli Archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 19 set 1997
Inviolabilità decli Archivi e dei documenti consolari
Gli Archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti ed in particolare dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni suo collaboratore, nonché da beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-49