ConvenzioneTitolo V

Art. 48

Esenzione fiscale dei locali consolari

In vigore dal 19 set 1997
Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi particolari resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-48

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