ConvenzioneTitolo V

Art. 65

Durata e denuncia

In vigore dal 19 set 1997
Durata e denuncia 1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata. 2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avrà ricevuto notifica. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993 in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-65

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