Convenzione›Titolo V
Art. 65
Durata e denuncia
In vigore dal 19 set 1997
Durata e denuncia
1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata.
2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese
successivo al momento in cui l'altro Stato ne avrà ricevuto notifica.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993
in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-65