Art. 1
In vigore dal 19 set 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell', effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-rd-1