Convenzione›Titolo V
Art. 62
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
In vigore dal 19 set 1997
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d'invio può, dietro notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-62