Convenzione

Art. 21

Diritti e tasse consolari

In vigore dal 19 set 1997
Diritti e tasse consolari 1. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le tasse previste dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse così riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione di questo Stato in un termine ragionevole. 2. Lo Stato d'invio è esente da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle somme riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché sulle relative ricevute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo