Convenzione
Art. 21
Diritti e tasse consolari
In vigore dal 19 set 1997
Diritti e tasse consolari
1. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le tasse previste dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse così riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione di questo Stato in un termine ragionevole.
2. Lo Stato d'invio è esente da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle somme riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché sulle relative ricevute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-21