Art. 19 · Libertà di movimento
Convenzione

Art. 19

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Libertà di movimento

In vigore dal 19 set 1997
Libertà di movimento Con riserva delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza relativi a zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
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