Convenzione

Art. 13

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare

In vigore dal 19 set 1997
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310#art-c-13

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