Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Indice
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modificaart. 45
, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 74 (in G.U. 01/02/1936, n. 26), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 45 del Testo unico.
- 5 ottobre 2019· modificaart. 4
, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 74 (in G.U. 01/02/1936, n. 26), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 4 del Testo unico.
- 5 ottobre 2019· introduzioneart. 41
, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 84 (in G.U. 18/02/1937, n. 41), ha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduzione di un comma in fine all'art. 41 del Testo unico.
- 5 ottobre 2019· modificaart. 42
, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 84 (in G.U. 18/02/1937, n. 41), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 42 del Testo unico.
- 5 ottobre 2019· abrogazioneart. 29
, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1939, n. 41 (in G.U. 01/02/1939, n. 26), ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 29 del Testo unico.