Testo unico›Titolo I
Art. 2
Art. 9, comma 1°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 29 dic 1973
Sono iscritti all'Opera di previdenza:
a) i personali civili di ruolo ordinario dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918, e quelli assunti posteriormente;
b) gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta.
Gli ufficiali in servizio permanente, che cessano da tale posizione e passano in altra categoria, sono iscritti all'Opera di previdenza ed assoggettati al prescritto contributo durante gli eventuali periodi di richiamo.
Sono pure iscritti all'Opera di previdenza i funzionari del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, del Ministero della Real Casa, e del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente.
L'iscrizione all'Opera di previdenza delle suindicate categorie di personali è inoltre subordinata alla condizione che sia ad esse assicurato un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o degli Enti dai quali dipendono.
Note all'articolo
- La L. 19 gennaio 1942, n. 22 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato e' esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni e l'Ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente art. 12".
- La L. 5 marzo 1961, n. 90 ha disposto (con l'art. 50, commi 1 e 2) che "Agli operai di ruolo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
- La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 56, commi 1 e 3) che "Ai militari di truppa in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera, di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. [...] L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
- La L. 18 ottobre 1961, n. 1168 ha disposto (con l'art. 47, commi 1 e 3) che "Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative e integrative. [...] L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
- La L. 18 febbraio 1963, n. 173 ha disposto (con l'art. 136, commi 1 e 3) che "Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della applicazione della legge 19 gennaio 1942 e successive disposizioni modificative ed integrative. [...] L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado o posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni".
- La L. 20 dicembre 1973, n. 824 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonche' i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio alla Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-2