Testo unicoTitolo I

Art. 6

Art. 2 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.

In vigore dal 15 ago 1928
Il personale delle predette Regie scuole professionali, in servizio al 1° luglio 1927, che trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita col decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, rimane iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato dalla data con la quale ne aveva acquistato il diritto per effetto del penultimo comma dell' del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dell' del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.
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