Testo unicoTitolo III

Art. 36

Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 15 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, o che inizino od abbiano già iniziato gli studi in Regie università, o in altri Regi istituti superiori equipollenti, oppure vogliano seguire corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-36

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