Testo unicoTitolo III

Art. 34

Art. 22, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria, o di aspettativa per riduzione di quadri, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-34

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