Testo unico›Titolo III
Art. 33
Art. 21 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell', è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, all'educazione e all'istruzione degli orfani degli iscritti.
Tale assegnazione è erogata:
a) nel collocamento di orfani in convitti;
b) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani che meglio si distinguono per condotta e profitto, sia nel corso elementare, sia in quello degli istituti medi, comprese le scuole professionali, sia nei corsi universitari o in quelli di istituti superiori equipollenti, e sia anche per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero.
Le borse di studio sono conferite mediante concorso per titoli e destinate per compiere il corso degli studi consentito dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.
Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti enti sia in altri convitti.
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