Testo unico›Titolo III
Art. 39
Art. 20 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 8, comma 4°, legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.
Le rate delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-39