Testo unico›Titolo IV
Art. 42
Art. 6, commi 1 e 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 6 ott 1936
Quando vi sia stato ricovero in una clinica ospitaliera o privata il concorso dell'Opera viene corrisposto alla clinica qualora il conto non risulti quietanzato. In tutti gli altri casi il pagamento sarà fatto all'iscritto od al superstite dell'iscritto stesso a favore del quale il concorso sia stato deliberato.
Concorrendo circostanze eccezionali il pagamento può effettuarsi a mezzo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende.
Per coloro che si trovino in servizio all'estero o nelle colonie per esigenze del loro ufficio, il pagamento ove non possa eseguirsi direttamente, viene effettuato a mezzo dell'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-42