Testo unicoTitolo IV

Art. 42

Art. 6, commi 1 e 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 6 ott 1936
Quando vi sia stato ricovero in una clinica ospitaliera o privata il concorso dell'Opera viene corrisposto alla clinica qualora il conto non risulti quietanzato. In tutti gli altri casi il pagamento sarà fatto all'iscritto od al superstite dell'iscritto stesso a favore del quale il concorso sia stato deliberato. Concorrendo circostanze eccezionali il pagamento può effettuarsi a mezzo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende. Per coloro che si trovino in servizio all'estero o nelle colonie per esigenze del loro ufficio, il pagamento ove non possa eseguirsi direttamente, viene effettuato a mezzo dell'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-42

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