Testo unicoTitolo IV

Art. 44

Art. 11, comma 3, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, e art. 5 R. decreto 4 marzo 1926, n. 415.

In vigore dal 7 lug 1938
Il concorso dell'Opera di previdenza a favore di ciascun iscritto non può superare, durante l'anno solare, le L. 2000 per malattie, e le L. 4000 per atti operativi. In nessun caso a ciascun iscritto può concedersi, in complesso, nell'anno solare, una somma superiore a L. 4000.

Note all'articolo

  • La L. 4 giugno 1938, n. 779 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Opera di previdenza potra', in ciascun anno, erogare una somma complessiva non eccedente lire 1.850.000, per concorso nelle spese di assistenza sanitaria di cui al titolo IV, del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-44

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