Testo unicoTitolo V

Art. 45

Art. 7, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 24 lug 1935
L'Opera di previdenza è autorizzata ad inviare in colonie marine o montane i figli degli impiegati e dei militari iscritti all'Opera stessa, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, purchè il padre sia in servizio attivo e di grado non superiore al settimo. Dei figli dell'iscritto uno solo può in ciascun anno conseguire il beneficio della cura marina o montana. Se il numero dei figli minori a carico è rispettivamente maggiore di tre o di cinque, il beneficio può essere concesso a due o a tre di essi. L'Opera è autorizzata analogamente a concedere il beneficio predetto agli orfani degli iscritti di grado non superiore al settimo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-45

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