Testo unico›Titolo V
Art. 45
Art. 7, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 24 lug 1935
L'Opera di previdenza è autorizzata ad inviare in colonie marine o montane i figli degli impiegati e dei militari iscritti all'Opera stessa, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, purchè il padre sia in servizio attivo e di grado non superiore al settimo.
Dei figli dell'iscritto uno solo può in ciascun anno conseguire il beneficio della cura marina o montana. Se il numero dei figli minori a carico è rispettivamente maggiore di tre o di cinque, il beneficio può essere concesso a due o a tre di essi.
L'Opera è autorizzata analogamente a concedere il beneficio predetto agli orfani degli iscritti di grado non superiore al settimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-45