Testo unico›Titolo V
Art. 47
Art. 7, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al precedente , l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-47