Testo unico›Titolo VI
Art. 49
Art. 29 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 3°, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 8 mag 1940
Ai funzionari civili o militari cessati dal servizio nel periodo dal 1° febbraio 1924 al 31 dicembre 1925 l'indennità di buon'uscita viene liquidata in ragione di tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio prestati nelle categorie ammesse a fruire dei benefici dell'Opera di previdenza. L'indennità non può in questo caso superare l'importo di quattro mensilità di stipendio, e in ogni caso il limite massimo di L. 5000. I servizi prestati anteriormente al 1° febbraio 1918, sempre nelle categorie suddette, si computano per metà ai fini della valutazione dell'indennità di buon'uscita.
Al personale civile o militare collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, e non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità predetta viene liquidata senza la riduzione a metà del periodo di servizio anteriore al 1° febbraio 1918, ed in misura non inferiore a L. 1200, nè superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.
Note all'articolo
- La L. 23 marzo 1940, n. 251 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'indennita' di buona uscita di cui al titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, il servizio utile e' quello effettivamente prestato con iscrizione all'Opera medesima".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-49