Testo unico›Titolo VI
Art. 53
Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 13 gen 1957
Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a
pensione ordinaria.
Note all'articolo
- La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1955.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-53