Art. 53 · Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VI

Art. 53

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Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 13 gen 1957
Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria.

Note all'articolo

  • La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-53