Testo unico›Titolo VI
Art. 48
Art. 5, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 1 mag 1965
Al personale civile o militare dello Stato iscritto all'Opera di previdenza, avente diritto alla normale pensione vitalizia, che sia collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, dopo almeno sei anni completi di compartecipazione all'Opera stessa, è corrisposta, a titolo d'indennità di buon'uscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo da lui prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera di previdenza.
In nessun caso l'indennità di buon'uscita può essere inferiore a L. 1200.
Sulla somma liquidata in base al precedente primo comma è concesso l'aumento di un decimo se il servizio ritenuto valido supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di due decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di tre decimi.
Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione.
Note all'articolo
- La L. 23 marzo 1940, n. 251 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'indennita' di buona uscita di cui al titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, il servizio utile e' quello effettivamente prestato con iscrizione all'Opera medesima".
- Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) che "L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennita' di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947. [...] Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennita' di buonuscita non puo' essere inferiore a L. 10.000".
- La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1955.
- La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennita' di buonuscita, e' ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956". La L. 25 novembre 1957, n. 1139, nel modificare l'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 2) che "L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' e', nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico".
- Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, nel modificare l'art. 12 della L. 25 novembre 1957, n. 1139, che a sua volta modifica l'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".
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