Testo unicoTitolo VI

Art. 56

Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 15 ago 1928
L'indennità di buon'uscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.
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