Testo unico›Titolo VII
Art. 61
Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-61