Testo unicoTitolo VII

Art. 60

Art. 33 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
L'Ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.
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