Art. 61 · Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo VII

Art. 61

61 / 76

Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-61