Testo unicoTitolo VI

Art. 54

Art. 27 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 5 giu 1946
Coloro che hanno già liquidato l'indennità di buonuiscita e che vengano riassunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennità di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purchè il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione. La liquidazione del supplemento di indennità di buonuscita verrà fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-54

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