Art. 56 · Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
Testo unicoTitolo VI

Art. 56

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Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 15 ago 1928
L'indennità di buon'uscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-56