Testo unico›Titolo V
Art. 46
Art. 7, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
La somma da erogarsi per la finalità di cui al precedente non deve in ogni anno superare le 300,000 lire.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-46