Testo unico›Titolo I
Art. 4
Art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 7 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 24 lug 1935
La somma da erogarsi per la finalità di cui al precedente articolo non deve in ogni anno superare le L. 500.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-4