Testo unico›Titolo I
Art. 8
Art. 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce, e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.
Nel caso di riammissione all'iscrizione o di successivo passaggio in categorie di personale ammesse alla iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-8