Testo unicoTitolo I

Art. 13

Art. 4 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.

In vigore dal 15 ago 1928
Il personale delle scuole professionali di cui ai precedenti è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri. Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale a decorrere dal 1° gennaio 1929.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-13

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