Testo unico›Titolo I
Art. 13
Art. 4 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 15 ago 1928
Il personale delle scuole professionali di cui ai precedenti è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri.
Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale a decorrere dal 1° gennaio 1929.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-13