Testo unicoTitolo II

Art. 17

Art. 9, comma 2°, n. 1, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Insieme con la vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni, nonché agli orfani maggiorenni di ambo i sessi inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali da accertarsi con le norme da fissare nel regolamento, e che si trovino nelle condizioni richieste dal successivo . Qualora non spetti pensione od assegno, oppure venga a cessare l'una o l'altro a favore della vedova e degli orfani minorenni, l'Opera di previdenza, dopo compiuto l'accertamento di cui al comma precedente, liquida agli orfani ed alle orfane nubili maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali l'assegno in misura pari a quella stabilita a favore degli orfani minorenni nella tabella A annessa al presente testo unico di leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-17

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