Testo unico›Titolo II
Art. 18
Art. 9, comma 3°, n. 2, 3, 4, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 5 giu 1946
Se alla data di morte dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti , possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato
1) le orfane nubili che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni e le orfane vedove che abbiano ugualmente superata detta età, purchè siano nate da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio;
2) il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro, se privi di altri figli in condizione di corrispondere loro gli alimenti;
3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-18