Testo unicoTitolo II

Art. 20

Art. 11 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro. Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-20

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