Testo unicoTitolo II

Art. 15

Art. 9, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Ha diritto ad un assegno vitalizio l'iscritto senza diritto a pensione dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-15

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