Testo unicoTitolo II

Art. 19

Art. 10, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 5 giu 1946
I superstiti degli iscritti di cui al precedente sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio. Qualora però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell' avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano ultra quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-19

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