Testo unicoTitolo II

Art. 21

Art. 12 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nel precedente il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, e che siano nullatenenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-21

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