Testo unico›Titolo I
Art. 14
Art. 6 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 15 ago 1928
Gli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza ed i loro aventi causa, i quali, avvalendosi della facoltà di cui all' del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, richiedano l'indennità stabilita dall' della legge 14 luglio 1907, n. 543, perdono il diritto ai benefici dell'Opera di previdenza, e, qualora abbiano conseguito durante il servizio alcuno dei benefici che l'Opera concede agli iscritti ed alle loro famiglie, non potranno ottenere la restituzione dei contributi versati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-14