Testo unicoTitolo I

Art. 12

Art. 8 del R decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art 4 della legge 16 giugno 1927, n 969.

In vigore dal 1 apr 1939
Sino al 31 dicembre 1928 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza, eccettuati quelli per i quali è altrimenti disposto dal presente testo unico, è costituito da una ritenuta in ragione del 0.70 per cento sugli stipendi, e dalla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità di caro viveri. A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione. I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previdenza non sono rimborsabili.

Note all'articolo

  • La L. 20 aprile 1939, n. 591 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'art. 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-12

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