Testo unico›Titolo I
Art. 5
Art. 1 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 15 ago 1928
A decorrere dal 1° luglio 1927, il personale titolare (stabile e in prova), direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio, delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui agli e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori di architettura, di cui all' del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonché il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, è iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, ed è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-5