Testo unico›Titolo I
Art. 1
Art. 1 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.
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( del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).
L'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, ha la sua sede in Roma, ed è amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.
Agli effetti tributari è considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-1