Testo unico›Titolo VIII
Art. 68
Art. 10 legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 38 e 40, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 8 dic 1957
Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:
1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;
2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;
3) prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);
4) i genitori;
5) i fratelli e le sorelle inabili.
Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-68