Testo unicoTitolo VIII

Art. 73

Art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
Qualora non siano sufficienti le entrate della Cassa sovvenzioni per provvedere all'onere derivante dalla misura degli assegni fissati col precedente , l'Opera di previdenza vi supplirà con le proprie entrate annuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo