Testo unicoTitolo VIII

Art. 76

Art. 41 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Decadono dal godimento dell'assegno: a) le vedove se passino ad altre nozze; b) gli orfani (figli minorenni) al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego; c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio o conseguano un pubblico impiego. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro Segretario di Stato per le finanze: Volpi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-76

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo