Testo unico›Titolo VIII
Art. 74
Art. 42 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 5 giu 1946
Gli assegni alle vedove ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavoro o alle figlie nubili ultra cinquantenni.
Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipi superstiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-74