Testo unico›Titolo VIII
Art. 76
76 / 76Art. 41 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Decadono dal godimento dell'assegno:
a) le vedove se passino ad altre nozze;
b) gli orfani (figli minorenni) al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio o conseguano un pubblico impiego.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Volpi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-76