Art. 73 · Art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo VIII

Art. 73

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Art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
Qualora non siano sufficienti le entrate della Cassa sovvenzioni per provvedere all'onere derivante dalla misura degli assegni fissati col precedente , l'Opera di previdenza vi supplirà con le proprie entrate annuali.
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